La separazione è un evento altamente destabilizzante che può ripercuotersi seriamente sul benessere psicologico del minore.
E’ importante, in queste situazioni, rivolgersi subito a uno psicologo al fine di tutelare il bambino nel migliore dei modi e cercare di contenere gli effetti dell’evento traumatico, evitando quanto più possibile futuri strascichi.
Nei casi più gravi, in cui la separazione non è consensuale e l’evento è caratterizzato da un alto grado di conflittualità, il Giudice può nominare un proprio Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) con lo scopo di valutare le competenze genitoriali di ciascuno dei coniugi, il rapporto con i figli e l’eventuale presenza di sofferenza del minore.
L’art. 201 del codice civile afferma che anche le parti interessate (i coniugi) hanno il diritto di farsi assistere da un Consulente Tecnico di Parte (CTP), solitamente uno psicologo, con competenze specifiche nell’area rivolta alla tutela dei minori soprattutto nei casi di affido, adozione, maltrattamento ed abusi.
Agendo nel modo più obiettivo possibile e nell’interesse del minore anzitutto, il Consulente Tecnico di Parte dovrà valutare la situazione familiare, facendo emergere gli elementi utili a salvaguardare il proprio cliente nel processo in corso.
Il CTP svolge inoltre un ruolo di affiancamento del CTU nel processo di consulenza, con l’autorizzazione a formulare, se lo ritiene opportuno, osservazioni e proposte circa la metodologia utilizzata e a produrre una relazione a supporto (o critica) del risultato al quale il Consulente del Giudice sarà giunto.